Notizia

Alert sui debiti PA ad ampio raggio

Pubblicato il 22 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le segnalazioni all’agente della riscossione, previste nell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, devono essere effettuate anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico. In caso di somme soggette a split payment, il riscontro sul superamento della nuova soglia di 5.000 euro va fatto sull’importo al netto dell’Iva. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da provvedimento del giudice, ad esempio in conseguenza di un giudizio di ottemperanza. Sono, questi, i primi chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato, contenuti nella circolare n. 13, dopo le modifiche apportate dalla L. 205/2000 che hanno dimezzato il limite per l’effettuazione delle segnalazioni all’Ader portandolo da 10.000 a 5.000 euro. Le novità sono entrate in vigore a partire dai pagamenti eseguiti dal 1° marzo scorso.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...