Le segnalazioni all’agente della riscossione, previste nell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, devono essere effettuate anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico. In caso di somme soggette a split payment, il riscontro sul superamento della nuova soglia di 5.000 euro va fatto sull’importo al netto dell’Iva. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da provvedimento del giudice, ad esempio in conseguenza di un giudizio di ottemperanza. Sono, questi, i primi chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato, contenuti nella circolare n. 13, dopo le modifiche apportate dalla L. 205/2000 che hanno dimezzato il limite per l’effettuazione delle segnalazioni all’Ader portandolo da 10.000 a 5.000 euro. Le novità sono entrate in vigore a partire dai pagamenti eseguiti dal 1° marzo scorso.