Arrivano dal Mise i primi chiarimenti sulle modalità operative per accedere alle agevolazioni destinate all’economia sociale. Il Ministero ha chiarito l'effettiva natura della cosiddetta impresa unica, che ricorre quando tra più soggetti esiste la tipica relazione di controllo prevista dall’articolo 2359, cod. civ., tale da individuare nell'organizzazione controllante un unico centro decisionale. Un’importante precisazione riguarda inoltre i soggetti beneficiari dell'agevolazione, che possono essere esclusivamente quelli costituiti in forma di imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi e società cooperative con qualifica di Onlus. Tenuto conto però che, dal 2019, l’anagrafe Onlus sarà sostituita di fatto dal Registro unico del Terzo settore, la categoria dei soggetti ammessi si restringerà automaticamente alle prime due delle citate ragioni sociali. Tra le condizioni essenziali vi è però l’iscrizione nel Registro delle imprese. Un ulteriore aspetto su cui si sofferma il Ministero attiene l'obbligo per le imprese sociali di adeguarsi, entro il 3 agosto 2018, pena la decadenza dall’agevolazione, alla nuova normativa prevista dal D.Lgs. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale».