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Giudizio in primo piano nella relazione unitaria del collegio sindacale

Pubblicato il 23 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Continua l’opera di supporto del Cndcec a favore dei professionisti che operano quali sindaci con l’incarico di revisione. Ieri sul sito del Cndcec è stata pubblicata la versione aggiornata della relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, da utilizzare per i bilanci in chiusura. Il documento tiene conto degli interventi legislativi per adeguare la legislazione nazionale alla riforma della revisione legale dei bilanci effettuata dalla Direttiva 2014/56 nonché delle modifiche apportate con determine del Ragioniere generale del 15 giugno e del 31 luglio 2017 rispettivamente al principio SA Italia n. 720B e agli ISA Italia n. 700, 705, 706, 710. Il documento costituisce la versione aggiornata di quello del marzo 2017. La relazione è strutturata in 2 parti: la relazione di revisione e la relazione ex articolo 2429, cod. civ.. Notevolmente arricchito di contenuti rispetto alla versione precedente è il paragrafo dedicato alla responsabilità del revisore. Invariate, nella sostanza, le regole per l’espressione del giudizio (senza rilievi, con rilievi, negativo e impossibilità), pur con modifiche di forma per l’adeguamento alle nuove regole di reportistica del principio SA Italia n. 700. Nella predisposizione della relazione unitaria, il giudizio del revisore dovrà essere posto all'inizio del documento. Inoltre, il professionista dovrà indicare quali soggetti sono responsabili, all'interno del collegio, della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.

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