Il diritto alla detrazione dell'Iva non può estinguersi prima che possa essere esercitato: pertanto, il termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale si computa dal momento del ricevimento della fattura e non da quello, precedente, dell'effettuazione dell'operazione. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 marzo 2018, relativa alla causa C-533/16, promossa dai giudici slovacchi nell'ambito di una controversia scaturita dal diniego opposto dall'autorità fiscale ad una domanda di rimborso dell’Iva, motivato dall'avvenuto decorso del termine di decadenza.