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Per l’auto e l’alloggio tassazione progressiva

Pubblicato il 30 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio in materia di welfare aziendale, l’agenzia delle Entrate analizza quella che ha riguardato l’estensione della facoltà di conversione dei premi di risultato ammessi alla tassazione sostitutiva del 10%, con i benefit previsti all’articolo 51, comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi.


Il comma 4 riguarda, in particolare, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del lavoratore dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario.


Si tratta di benefit che, ai fini della tassazione, in deroga al criterio di determinazione in base al “valore normale” sono quantificati in base a specifiche norme. In caso di concessione ai dipendenti:


a)di autoveicoli, motocicli e ciclomotori per uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, così come stabilito dalle tabelle Aci;

b)di prestiti si considera il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

c)di fabbricati in locazione, uso o comodato, si determina un reddito imponibile in misura pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato - aumentata di tutte le spese comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore - e quanto corrisposto per la fruizione dell’immobile; per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della differenza;

d)di viaggi gratuiti al personale dei trasporti si genera reddito per un importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.


La legge di Bilancio 2017 ha previsto che le somme e i valori erogati in sostituzione ai premi di risultato «concorrono a formare reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste».


Nella circolare 5 del 29 marzo l’Agenzia evidenzia come in assenza di una simile previsione la sostituzione “comporterebbe l’assoggettamento a tassazione del benefit in base al suo “valore normale”, al fine di non alterare la base imponibile fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente” , mentre in virtù della facoltà di scambio gli stessi benefit sono “assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4 dell’articolo 51 del Tuir. La parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit.


Nella circolare sono riportati anche esempi numerici che evidenziano il trattamento fiscale nel caso di premio scambiato con uno dei compensi e ne confermano l’assoggettamento a tassazione ordinaria, al netto di eventuali somme sostenute dal dipendente.


Non sfugge come tale ipotesi, ove paragonata alla percezione del premio di risultato detassato al 10%, risulti più onerosa per il lavoratore, a causa della progressività dell’Irpef applicata sul benefit ricevuto. Una conseguenza che, secondo l’Amministrazione finanziaria, deriva da un intervento normativo che ha dato «piena attuazione al criterio di fungibilità tra erogazione monetaria dei premi di risultato agevolabili ed erogazioni dei medesimi premi sotto forma di benefit in natura».


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