La non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di mancato versamento dell’Iva scatta solo se l’omissione è vicinissima alla soglia di punibilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14595 del 30 marzo, torna sull’applicabilità dell’articolo 131-bis, c.p. anche ai reati tributari fornendo un altro parametro: lo sforamento di circa 4.500 euro del tetto fissato per la rilevanza penale, non consente di restare impuniti.