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Fondi immobiliari, bonus cancellati

Pubblicato il 04 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Tripla stangata sulle agevolazioni fiscali per gli apporti a fondi immobiliari. Secondo la risposta inedita a un interpello all’Agenzia delle entrate sembrerebbero cancellati, già dal 2014, tre incentivi fiscali: l’agevolazione inerente l’apporto di immobili a fondi immobiliari, vale a dire l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro e ciò per effetto dell’articolo 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011, che – dal 1° gennaio 2014 – ha soppresso «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie» relative ai trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili; l’agevolazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro) inerente l’apporto a fondi immobiliari di immobili «prevalentemente locati», limitata all’apporto effettuato da soggetti passivi dell’Iva senza estensione agli apporti effettuati da soggetti «non Iva»; l’articolo 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011 avrebbe abrogato anche l’agevolazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 51,64 euro) inerente l’apporto di immobili a società immobiliari e a fondi immobiliari da parte di fondi pensione “preesistenti” (istituiti, cioè, prima della L. 421/1991) effettuato per permettere a questi fondi pensione di adeguarsi alla L. 252/2005 (la quale inibisce la detenzione diretta di immobili da parte dei “nuovi” fondi pensione). Il condizionale è d’obbligo perché le tre esplosive affermazioni dell’agenzia delle Entrate sono contenute, come accennato, in una risposta (non pubblicata) all’istanza di interpello n. 954-826/2015. Di questa risposta viene data notizia nella circolare di Assoprevidenza 16 del 19 marzo 2018, ove si afferma anche che, rispondendo all’interpello, l’Agenzia delle entrate menziona, in senso conforme, una «apposita nota del mef».

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