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Operazioni con parti correlate da inserire nella nota integrativa

Pubblicato il 04 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le operazioni con parti correlate sono definite dall' articolo 2427 del Codice civile, secondo cui nella nota integrativa vanno indicate le operazioni realizzate con parti correlate qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Per la definizione di parte correlata va fatto riferimento allo Ias 24, secondo cui devono ritenersi parti correlate della società: società e soggetti che direttamente o indirettamente, anche con società controllate, fiduciari o interposte persone controllano la società. Per controllo deve intendersi il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenere benefici dalla sua attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di una entità. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; b) il potere di determinare le politiche economiche e finanziarie e gestionali in forza dello Statuto o di un accordo; c) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del Cda; d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Cda; sono controllate dalla società; sono controllate dalla medesima controllante della società; detengono una partecipazione nella società tale da poter esercitare un' influenza notevole sulla stessa. L'influenza notevole è presunta se si ha il potere di partecipare, direttamente o indirettamente il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell' assemblea della partecipata.

Per operazione con parti correlate deve intendersi qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Le operazioni devono inoltre essere identificate come rilevanti o, come illustrato nei principi contabili, significative e non concluse a normali condizioni di mercato. A tal fine la normativa non definisce le "normali" condizioni di mercato per le quali si può invece fare riferimento alla relazione illustrativa del Dlgs 173/08 laddove è precisato che per normali condizioni di mercato devono intendersi non solo le operazioni attinenti al costo ma anche quelle attinenti alle "motivazioni" che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione.

 

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