Arriva con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate diffuso ieri sera il primo tassello ufficiale del puzzle che nelle intenzioni del Legislatore porterà tra breve a una rigida regolamentazione della deduzione dei costi e dell’Iva sui consumi dei carburanti da parte dei soggetti titolari di partita Iva. Il provvedimento n. 73203/2018 di ieri interviene trasversalmente e quindi sia in tema di imposte dirette che di Iva. Viene previsto che sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante. In pratica, quindi, via libera ai pagamenti “tracciabili”: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate. Inoltre il provvedimento specifica che è possibile continuare a utilizzare le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti. L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità tracciabili sopra elencate.