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La «231» si estenderà alle frodi Iva

Pubblicato il 13 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Direttiva 2017/1371, approvata dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2017 e recante «norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione» (meglio nota come «Direttiva Pif»), mira a rafforzare la protezione delle finanze UE attraverso l’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali in materia e la realizzazione di un livello di tutela equivalente nei diversi Stati membri. Tra i comportamenti considerati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione (cosiddetti «reati Pif») e che dovranno essere oggetto di criminalizzazione da parte dei legislatori nazionali entro il termine di recepimento del 6 luglio 2019, si segnalano, in particolare, le frodi in materia di Iva. In tale categoria, la nuova normativa eurounitaria ricomprende 3 tipologie di condotte illecite perpetrate in «sistemi fraudolenti transfrontalieri»: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’Iva, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio UE; mancata comunicazione di un’informazione relativa all’Iva in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;

presentazione di dichiarazioni inesatte relative all’Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’Iva. Tuttavia, la Direttiva si applicherà – per espressa scelta del Legislatore europeo – «unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’Iva», ovvero alle condotte illecite di carattere intenzionale che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro e siano connesse al territorio di 2 o più Stati membri.

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