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Sì all’aumento di capitale per compensazione

Pubblicato il 06 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

È legittimo che il socio di Srl, a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale (anche se deliberato per ricostituzione del capitale ridotto o azzerato a causa di perdite), esegua il conferimento dovuto compensando il debito originato dalla sottoscrizione con il credito derivante da un finanziamento che egli abbia in precedenza concesso alla società. Non è dunque rilevante che, in sede di costituzione della società, i conferimenti di capitale non si possano eseguire per compensazione (in quanto, in tal caso, la società non preesiste, ma “nasce” in quel momento), né è rilevante che il credito alla restituzione del finanziamento, ai sensi dell’articolo 2467, cod. civ., sia postergato, in certe situazioni, alla soddisfazione dei creditori della società diversi dai soci. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 3946/2018.

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).