L'aumento della soglia di punibilità del reato di omesso versamento Iva da cinquantamila euro ad euro duecentocinquantamila ad opera del D.Lgs. 158/2015 ha comportato l'abolizione parziale dei reati commessi prima del 22 ottobre 2015 che avevano ad oggetto somme pari o inferiori alla nuova soglia di rilevanza penale, con ciò imponendo al giudice dell'esecuzione di revocare l’eventuale sentenza di con-danna. Questo quanto affermato dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15172 depositata ieri.