Il Fisco non può contestare l’inerenza e la congruità delle spese per sponsorizzazioni sportive a maggior ragione se destinate a finanziare specifiche attività promozionali poste in essere da enti sportivi dilettantistici a favore dell’impresa committente per un importo annuo inferiore a 200.000 euro. A ribadirlo è la CTR della Puglia (sentenza n. 2650/2017).