La Sezione lavoro della Corte dicassazione, con la sentenza n. 7581/2018, torna ad affrontare la controversaquestione del diritto del lavoratore di accedere agli atti nel corso di unprocedimento disciplinare, come espressione del diritto di difesa.
La pronuncia prende le mosse dalgiudizio promosso da un lavoratore, inquadrato come macchinista ferroviario,per l'impugnazione del licenziamento intimatogli dal proprio datore di lavoroper aver svolto altra attività lavorativa (e in particolare attività di udienzain qualità di praticante avvocato), in giornate in cui «risultava presente inservizio ovvero assente per malattia».
Il lavoratore aveva inparticolare argomentato l'impugnazione lamentando che, nonostante le espliciterichieste, formulate sia per iscritto, sia oralmente all'incontro fissato perrendere le giustificazioni, non gli fosse stata concessa la possibilità divisionare i documenti in base ai quali il procedimento disciplinare era statoavviato nei suoi confronti (inerenti più che altro date e giorni delle condottecontestate, essendo condotte episodiche non recenti).
Entrambi i giudizi di meritoavevano concluso per la fondatezza di tale eccezione e l'annullamento dellicenziamento intimato, ritenendosi concretata una violazione del diritto didifesa del lavoratore.
Nei confronti della sentenzadella Corte d’appello la società ricorreva per cassazione, adducendo chel'acceso agli atti nel procedimento disciplinare dovesse garantirsi solo nelcaso in cui l'addebito facesse riferimento ad uno specifico documento, e non -come nel caso di specie - se il documento avesse valore meramente probatoriodella condotta contestata.
La Cassazione ha però rilevatoche, se per un verso è certo che non debba garantirsi un diritto generalizzatodi accesso agli atti per il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare,d'altro canto, se l'accesso agli atti del procedimento disciplinare risultiessere espressione e conseguenza dell'esercizio del fondamentale diritto didifesa (riconosciuto e garantito dal citato articolo 7 della legge n. 300/70),esso non possa essere negato senza che la legittimità del procedimento e dellaeventuale sanzione risulti inficiata. Ciò, senza che rilevi se il documento siaspecificamente o meno richiamato nel testo della contestazione disciplinare.
Nel respingere il ricorsopresentato dalla società, la Corte di legittimità ha tuttavia rilevato che talegiudizio deve ritenersi puramente di merito, sicché ne deve essere impedito ilriesame in sede di giudizio di legittimità (sempre che tale giudizio di meritosia stato adeguatamente effettuato e motivato dal Tribunale territoriale).
La sentenza in commento,pertanto, ribadisce un fondamentale principio: il diritto di accesso agli attinon deve essere garantito ex se nel contesto del procedimento disciplinare, manel caso in cui l'accesso agli atti sia una parziale espressione del più ampiodiritto di difesa (da garantire a pena di nullità del procedimento e dellarelativa sanzione disciplinare), riconosciuto dall’articolo 7 della legge n. 300/70,questo deve necessariamente essere garantito.