Se sulla base della verifica svolta sul fornitore viene emesso avviso di accertamento anche al cliente, quest’ultimo non ha alcun diritto al contraddittorio preventivo. Salvo non si tratti di tributi armonizzati, ma solo a condizione che il contribuente interessato spieghi quale ragioni avrebbe potuto esporre nel contraddittorio omesso. Inoltre, le ragioni di urgenza per emettere l’avviso di accertamento prima dei 6 giorni dopo la consegna del verbale sussistono in caso di società fallita per la quale l’amministrazione ha necessità di velocizzare l’insinuazione, ancorché tardiva, nel passivo. Così chiarisce il contraddittorio preventivo la Cassazione, Sezione tributaria, rispettivamente con l’ordinanza n. 8890 e la sentenza n. 8892 depositate l’11 Aprile scorso.