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Imprese sociali e forfettari resteranno fuori dagli «Isa»

Pubblicato il 14 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Gli indici di affidabilità fiscale (Isa) sostituiranno gli studi di settore e i parametri contabili dal 2018 per tutti i contribuenti. Non mancano però, anche in questo caso, le cause di esclusione. Il decreto dell’Economia del 23 marzo scorso ha fissato per i primi 69 Isa approvati il limite massimo per l’applicazione con soglia pari a 5.164.569 euro (così come, del resto, era già stato previsto per gli studi di settore) stabilendo, altresì, ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici. In particolare si tratta: dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; dei contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nello stesso Isa, qualora l’importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80, D.Lgs. 117/2017; delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario in base all’articolo 86, D.Lgs. 117/2017; delle imprese sociali disciplinate dal D.Lgs. 112/2017; delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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