L’utilizzo del credito emergente da un’integrativa ultrannuale «a favore», derivante dalla correzione di un errore contabile, non incontra il vincolo temporale alla compensazione prescritto dal comma 8-bis, articolo 2, D.P.R. 322/1998, ma sconta comunque una limitazione all’utilizzo «inventata» dalle istruzioni ai modelli dichiarativi. Questo credito, infatti, può essere liberamente utilizzato con modello F24 sino al termine del periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa; successivamente, la parte non utilizzata entra nella liquidazione dell’imposta di periodo e, quindi, si mescola con le risultanze emergenti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la correzione. Non è facile raccapezzarsi nel mosaico dei possibili comportamenti emergenti dalle dichiarazioni integrative ai fini dei redditi e dell’Irap e stupisce che le istruzioni al modello Redditi 2018 prevedano che l’utilizzo in compensazione del credito derivante da una integrativa (a favore) che corregge un errore contabile possa avvenire esclusivamente «entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito». Si tratta di una limitazione non prevista dalla norma e che deroga al principio generale che i crediti sono spendibili in F24 sino alla data di presentazione della dichiarazione.