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Rimborso Iva sospeso con interessi

Pubblicato il 17 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La sospensione del rimborso Iva in presenza di contestazioni non definitive, adottata dall’ufficio in base all’articolo 23, D.Lgs. 472/1997, fa maturare gli interessi. Ne consegue, dunque, che una volta che siano state rimosse le ragioni della sospensione, il credito deve essere soddisfatto unitamente agli interessi di natura compensativa che sono maturati da quando il credito è sorto fino al suo rimborso. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la CTR di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1573 depositata il 10 Aprile 2018.

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Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...