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Rimborso Iva sospeso con interessi

Pubblicato il 17 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La sospensione del rimborso Iva in presenza di contestazioni non definitive, adottata dall’ufficio in base all’articolo 23, D.Lgs. 472/1997, fa maturare gli interessi. Ne consegue, dunque, che una volta che siano state rimosse le ragioni della sospensione, il credito deve essere soddisfatto unitamente agli interessi di natura compensativa che sono maturati da quando il credito è sorto fino al suo rimborso. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la CTR di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1573 depositata il 10 Aprile 2018.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).