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Rimborso Iva sospeso con interessi

Pubblicato il 17 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La sospensione del rimborso Iva in presenza di contestazioni non definitive, adottata dall’ufficio in base all’articolo 23, D.Lgs. 472/1997, fa maturare gli interessi. Ne consegue, dunque, che una volta che siano state rimosse le ragioni della sospensione, il credito deve essere soddisfatto unitamente agli interessi di natura compensativa che sono maturati da quando il credito è sorto fino al suo rimborso. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la CTR di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1573 depositata il 10 Aprile 2018.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).