La sospensione del rimborso Iva in presenza di contestazioni non definitive, adottata dall’ufficio in base all’articolo 23, D.Lgs. 472/1997, fa maturare gli interessi. Ne consegue, dunque, che una volta che siano state rimosse le ragioni della sospensione, il credito deve essere soddisfatto unitamente agli interessi di natura compensativa che sono maturati da quando il credito è sorto fino al suo rimborso. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la CTR di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1573 depositata il 10 Aprile 2018.