Requisiti più stringenti per il controllo interno delle imprese sociali. Nel quadro della riforma del Terzo settore, la nuova disciplina del D.Lgs. 112/2017 ha previsto un rafforzamento dei sistemi di vigilanza, al fine di assicurare il carattere non profit e il perseguimento delle finalità di interesse generale di queste particolari imprese. La novità di maggior rilievo è l’obbligo di nomina per tutte le imprese sociali di uno o più sindaci, a prescindere dalla situazione patrimoniale, dai ricavi o dal numero di dipendenti. In ogni caso l’impresa sociale deve attenersi, come in passato, alle eventuali regole più restrittive previste per la sua forma giuridica. All’introduzione dell'obbligo generalizzato di istituire l’organo di controllo si accompagna una definizione più puntuale dei requisiti dei suoi componenti, con un rimando espresso alle norme del codice civile sul collegio sindacale. I membri dell'organo di controllo. In aggiunta ai compiti di vigilanza propri della normativa civilistica, l’organo di controllo dovrà esercitare una specifica attività di monitoraggio sull'effettivo perseguimento degli scopi di interesse generale, quindi delle finalità sociali, controllando lo svolgimento in via stabile e principale di attività di interesse generale, l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili (salvo i limiti previsti dall'articolo 3, D.Lgs. 112/2017). Gli enti che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale in base al D.Lgs. 155/2006 dovranno adeguare gli statuti alle nuove disposizioni, prevedendo, in sua assenza, la nomina dell'organo di controllo (conle modifiche che dovrebbero essere introdotte dal decreto correttivo al D.Lgs. 112/2017, entro il 20 gennaio 2019).