In caso di adozione nazionale, le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione.
È questa una delle novità introdotte dal Dm 13 aprile 2016 che l'Inps commenta, unitamente agli altri aspetti, con la circolare 20 aprile 2018, n. 66, e che ha supera la precedente disposizione che limitava il beneficio ai minori con meno di 6 anni.
Le nuove regole non interessano i casi di affidamento non destinatati alla successiva adozione, che quindi non risultano destinatari delle norme sulla maternità.
Adozione nazionale - Per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016 l'indennità di maternità, in presenza di almeno 3 mesi di contributi versati alla gestione separata con l'aliquota ordinaria nei 12 mesi precedenti, è corrisposta per la durata di 5 mesi anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età. Il trattamento economico spetta per l'intero periodo anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.
Adozione internazionale - Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo pari a cinque mesi e un giorno corrispondente al giorno dell'ingresso in Italia, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento. L'indennità è corrisposta per l'intera durata del periodo di maternità anche nel caso in cui, dopo l'adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile.
L'indennità decorre dall'ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore e può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all'estero finalizzati all'incontro della lavoratrice con il minore. Qualora i periodi all'estero non siano utilizzati ai fini indennitari è possibile farlo, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'ingresso medesimo.
Paternità – I padri di minori adottati o affidati in preadozione hanno diritto, negli stessi termini indicati per la madre, all'indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei seguenti casi, analogamente a quello che si verifica nei rapporti subordinati:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia della madre lavoratrice all'indennità.
Pagamento e aspetti fiscali – Il pagamento della prestazione, come di consueto, è effettuato direttamente dalla strutture periferica competente.
L'indennità di maternità, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito da lavoro costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito.
Pertanto, l'Inps è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, la ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del Dpr n. 600/73, con l'applicazione delle aliquote previste, il riconoscimento delle detrazioni d'imposta e delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia se richieste, fermo restando che se il reddito sostituito è esente, anche l'indennità in oggetto è esente.