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Omesso versamento ritenute contributive: definito il periodo di riferimento annuale

Pubblicato il 06 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la nota n. 2926 del 29 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del lavoro si esprime in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, recependo la sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 10424 del 7 marzo 2018. In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 ha introdotto una parziale depenalizzazione prevedendo una soglia economica al di sotto della quale, al datore di lavoro viene applicata soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è punito:

- con la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 1.032 euro se l’importo omesso supera i 10.000 euro annui;

- con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, se l’importo omesso non supera i 10.000 euro annui.


Con le sentenze n. 39468 e 3988 del 2017, la Corte di Cassazione aveva preso a riferimento i periodi di competenza contributiva delle trattenute effettuate dal datore di lavoro, ridefinendo l’arco temporale, per la determinazione della soglia di impunibilità, nel periodo che va da gennaio a dicembre di ciascun anno, in corrispondenza, dunque, dei mesi di versamento da febbraio dell’anno in corso a gennaio dell’anno successivo.


Considerato che la scadenza dei versamenti contributivi è ordinariamente fissata al 16 del mese successivo a quello di maturazione dei contributi dovuti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente stabilito che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia, sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata, da versare entro il 16 gennaio, fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata, la cui scadenza di versamento è il 16 dicembre. Anche l’INPS aveva precisato, con il messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018 e il medesimo criterio viene, con la nota in esame, adottato anche dall’Ispettorato Nazionale del lavoro.

 

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