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Licenziamento disciplinare: il lavoratore non ha poteri di polizia sui propri sottoposti

Pubblicato il 17 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con un flash giurisprudenziale del 16 aprile 2018, prende in esame la sentenza n. 8407 del 5 aprile 2018 pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di licenziamento disciplinare illegittimo. La pronuncia riguarda il caso di un lavoratore licenziato per non aver impedito un furto in azienda da parte di un collega gerarchicamente sottoposto, pur avendo tempestivamente provveduto a segnare l’illecito ai propri superiori.


La Suprema Corte , tenuto debitamente conto della tempestività della segnalazione diligentemente effettuata dalla lavoratrice licenziata, fa presente che in nessun caso al lavoratore possono essere attribuiti poteri di polizia né in nome degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto né con riferimento all'obbligo di fedeltà nei confronti del datore.


La sentenza riafferma dunque il principio per il quale la legittimità del licenziamento disciplinare si fonda sulla effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore”: “l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.


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