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Modulo TFR2: nuova versione per conferimento al fondo pensione

Pubblicato il 20 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, siglato lo scorso 22 marzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si provvede all’aggiornamento del Modulo TFR2, utilizzato per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006. L’aggiornamento si è reso necessario per operare l’adeguamento alle disposizioni dettate dalla legge annuale mercato e concorrenza del 2017.


In base diposizione introdotta lo scorso anno in materia di conferimento del TFR al fondo pensione, il nuovo comma 2, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che il lavoratore può determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico; inoltre, per i lavoratori dipendenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.


Il modulo TFR 2, nella sezione 1, è modificato come segue:

- il primo punto elenco viene sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile»;

- il secondo punto elenco viene sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: ... , a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ................................. alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile. Allega copia del modulo di adesione».

Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...