Il tirocinio extracurriculare non è un rapporto di lavoro ma un periodo formativo che consente di acquisire un’esperienza pratica e professionale e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro; non può, quindi, essere usato in sostituzione di forme di lavoro subordinato, a costi inferiori e regole meno stringenti.
Sulla base di questo indiscutibile concetto, l’Ispettorato del lavoro (con la circolare 8/2018) ha fissato i criteri da utilizzare nel corso dell’attività di vigilanza per smascherare gli abusi. Si tratta di criteri da tenere in grande considerazione, perché la circolare annuncia un’azione di contrasto massiccio contro l’utilizzo irregolare degli stage.
Innanzitutto, il tirocinio non può avere a oggetto attività del tutto elementari e ripetitive, che si possono svolgere senza un necessario periodo formativo. Questa indicazione non è banale: hanno fatto scalpore i ripetuti annunci di ricerca di “stagisti” per baristi, muratori e simili.
Lo stagista, inoltre, non deve svolgere attività che sono indispensabili al soggetto ospitante per mandare avanti la propria attività: ad esempio, precisa la circolare, non è possibile che l’unico cameriere presente in un pubblico esercizio sia uno stagista. Nella stessa ottica, il tirocinante non deve occuparsi in maniera continuativa ed esclusiva di un’attività essenziale per il soggetto ospitante. Non è, quindi, concepibile che un’intera rete di vendita sia composta solo da stagisti. Anche l’affidamento di “obiettivi” di rendimento è del tutto incompatibile con il rapporto.
Il giro di vite riguarda pure l’attivazione di tirocini con soggetti che hanno già collaborato, in qualsiasi forma, con il soggetto ospitante: è sintomo di illecito l’utilizzo di chi ha avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso committente nel biennio precedente, e anche la ripetizione dello stage con chi ha già avuto o concluso un altro tirocinio (a meno che non si tratti di una proroga o rinnovo che sta dentro i limiti fissati dalla legge regionale).
Sempre con riferimento ai soggetti che possono essere parte del rapporto di tirocinio, l’Ispettorato ricorda che questo percorso formativo è riservato solo alle categorie fissate dalle linee guide nazionali del 25 maggio 2017 (soggetti in stato di disoccupazione, percettori di ammortizzatori sociali, a rischio di disoccupazione, in cerca di un altro lavoro, disabili e svantaggiati).
Che succede quando si rilevano questi indicatori? Di norma, il rapporto si converte in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze contrattuali e sanzionatorie.