La tardività della dichiarazione integrativa non pregiudica l’eventuale correzione dell’errore: il giudice, infatti, deve valutare la fondatezza della pretesa, a prescindere dai termini e dalle modalità di presentazione della dichiarazione rettificativa, basandosi sui documenti prodotti in giudizio. A fornire questo importante chiarimento è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9849 depositata ieri.