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Il bitcoin finisce nel quadro RW

Pubblicato il 21 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

I bitcoin, e in generale le criptovalute, vanno monitorati nel quadro RW del modello Redditi PF 2018 se detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Questa l’importante indicazione contenuta in una risposta (non pubblica) rilasciata dall’Agenzia delle entrate (DRE Lombardia) a un interpello. Sulla scia della risoluzione n. 72/E/2016 (unico documento di prassi che ha assimilato le valute virtuali a quel-le estere), l’Amministrazione conferma che – nel rispetto della circolare n. 38/E/2013 sul monitoraggio fiscale – anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo RW. Posizione rilevante in vista dell’imminente stagione dichiarativa, considerato che sul punto aleggiava incertezza tra operatori e contribuenti: pare ormai certo che chiunque abbia detenuto criptovalute nel 2017 dovrà interrogarsi sulla compilazione del quadro RW. Oltre a questa importante conclusione, il documento contiene precisazioni anche sui profili Irpef e Ivafe che lasciano invece aperti dubbi operativi anche in chiave RW. Ai fini Irpef, l’Amministrazione ribadisce che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, possono generare un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali, previsti dall’articolo 67, Tuir. La plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) va dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%. Il documento lascia potenzialmente aperte alcune domande: l’obbligo di RW sussiste a prescindere dal realizzo di un reddito imponibile nel periodo d’imposta? La risposta sembrerebbe essere positiva, per coerenza con i criteri di compilazione del quadro RW. Ancora, si applica la soglia di 15.000 euro prevista per depositi e conti correnti bancari? La risposta sembrerebbe negativa

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...