Il contratto con il quale viene risolta una precedente donazione - con l’effetto del ritorno in capo al donante della titolarità dei diritti donati - è soggetto a imposta di registro solo se per la risoluzione stessa sia previsto il pagamento di un corrispettivo, a carico dell’originario donante e a favore dell’originario donatario. Lo ha deciso la CTP di Cuneo nella sentenza n. 295/1/2017, che peraltro non specifica espressamente quale sia la tassazione applicabile al contratto risolutivo della donazione senza la previsione di un corrispettivo.