In attesa che la bozza di risposta dell’Organismo italiano di contabilità sia definitiva, è opportuno rammentare alcune regole del Principio contabile Oic 29, per il quale un fatto sopravvenuto dopo la chiusura dell’esercizio non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo. In base al principio contabile, un fatto successivo può solo portare a un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio. L’Oic nella sua newsletter ribadisce che un fatto successivo comporta l’aggiornamento della stima del valore delle attività e passività ma non consente l’iscrizione in bilancio.