Notizia

Il fatto sopravvenuto non consente l’iscrizione in bilancio

Pubblicato il 24 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In attesa che la bozza di risposta dell’Organismo italiano di contabilità sia definitiva, è opportuno rammentare alcune regole del Principio contabile Oic 29, per il quale un fatto sopravvenuto dopo la chiusura dell’esercizio non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo. In base al principio contabile, un fatto successivo può solo portare a un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio. L’Oic nella sua newsletter ribadisce che un fatto successivo comporta l’aggiornamento della stima del valore delle attività e passività ma non consente l’iscrizione in bilancio.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).