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Il fatto sopravvenuto non consente l’iscrizione in bilancio

Pubblicato il 24 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In attesa che la bozza di risposta dell’Organismo italiano di contabilità sia definitiva, è opportuno rammentare alcune regole del Principio contabile Oic 29, per il quale un fatto sopravvenuto dopo la chiusura dell’esercizio non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo. In base al principio contabile, un fatto successivo può solo portare a un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio. L’Oic nella sua newsletter ribadisce che un fatto successivo comporta l’aggiornamento della stima del valore delle attività e passività ma non consente l’iscrizione in bilancio.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).