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Il fatto sopravvenuto non consente l’iscrizione in bilancio

Pubblicato il 24 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In attesa che la bozza di risposta dell’Organismo italiano di contabilità sia definitiva, è opportuno rammentare alcune regole del Principio contabile Oic 29, per il quale un fatto sopravvenuto dopo la chiusura dell’esercizio non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo. In base al principio contabile, un fatto successivo può solo portare a un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio. L’Oic nella sua newsletter ribadisce che un fatto successivo comporta l’aggiornamento della stima del valore delle attività e passività ma non consente l’iscrizione in bilancio.

Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 01 giugno 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);al primo trimestre (soggetti...

Scadenza del 01 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coo...

Scadenza del 01 giugno 2026
Rottamazione-quater

Versamento dodicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione-quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento &egr...