La cessione di partecipazioni con pagamento di una sola parte del corrispettivo e con previsione del versamento del saldo in un momento successivo costituisce a tutti gli effetti una forma di finanziamento e i relativi interessi attivi andrebbero imputati nell'esercizio di competenza in cui avviene il finanziamento stesso. È quanto affermato dalla CTR del Lazio con sentenza n. 2151/2018.