In tema di omesso versamento Iva, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile soltanto all’omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal Legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. Così ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 14595/2018.