Ai fini dell'obbligo di rispettare il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento, è irrilevante la denominazione dell'attività di indagine posta precedentemente in essere dall'Amministrazione, anche laddove indicata come "accesso breve per acquisizione documentale". Il ter-mine dilatorio decorre infatti per tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire un proficuo contraddittorio, anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo. Così ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 8750/2018.