Non può essere considerata società di comodo l’impresa che inizia l’attività solo quando ha incassato i finanziamenti chiesti. Ma non solo: l’azienda, pur se non operativa, può detrarre l’Iva sui costi effettivamente sostenuti e anche in assenza di interpello disapplicativo delle norme antielusive. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10453/2018.