Anche i tributi locali, se affidati in gestione alle agenzie fiscali, possono rientrare nella disciplina dell’articolo 182-ter, L.F., concernente il trattamento dei crediti fiscali e contributivi. L’esclusione di tali tributi dal raggio applicativo delle disposizioni non discende infatti dalla natura del credito, ma dai profili gestionali. Questa la tesi proposta dalla Fondazione nazionale commercialisti in un documento di ri-cerca datato 4 maggio 2018 sull'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 182-ter, L.F., come sostituito dalla L. 232/2016, che ne ha anche modificato la rubrica, da «transazione fiscale» a «trattamento dei crediti tributati e contributivi».