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Quote di partecipazioni con doppio binario fiscale

Pubblicato il 10 maggio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Oic ha emendato il principio contabile Oic 21 (Partecipazioni), prevedendo tra l’altro che, nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni similari o equiparabili, anche le partecipazioni vengono iscritte in bilancio a un valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19, ovverosia in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, cui vanno aggiunti gli eventuali oneri accessori. In linea di principio, la succitata rappresentazione contabile, in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attua-lizzazione, troverebbe pieno riconoscimento fiscale per i soggetti Ias e Oic adopter – a eccezione delle cosiddette micro-imprese; tuttavia, in virtù dell’articolo 2, D.M. 3 agosto 2017, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, D.M. 48/2009, che impone invece di individuare il regime fiscale aven-do riguardo alla natura giuridica dell'operazione – e quindi non agli effetti sostanziali, così come rilevati in bilancio – quando oggetto dell’operazione siano strumenti finanziari partecipativi «anche costituenti

immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio». Ne consegue che, anche per i soggetti Oic adopter, a fronte della rilevazione contabile di cui sopra, sul piano fiscale: il costo di acquisto della partecipazione (così come il corrispettivo fiscalmente rilevante per il venditore) è pari al prezzo contrattualmente pattuito; l’onere finanziario (o il pro-vento, per il venditore) rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione non assume rilevanza fiscale, dovendo essere “sterilizzato” nella dichiarazione dei redditi, mediante apposita variazione in aumento (o in diminuzione, per il venditore).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...