L’Oic ha emendato il principio contabile Oic 21 (Partecipazioni), prevedendo tra l’altro che, nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni similari o equiparabili, anche le partecipazioni vengono iscritte in bilancio a un valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19, ovverosia in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, cui vanno aggiunti gli eventuali oneri accessori. In linea di principio, la succitata rappresentazione contabile, in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attua-lizzazione, troverebbe pieno riconoscimento fiscale per i soggetti Ias e Oic adopter – a eccezione delle cosiddette micro-imprese; tuttavia, in virtù dell’articolo 2, D.M. 3 agosto 2017, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, D.M. 48/2009, che impone invece di individuare il regime fiscale aven-do riguardo alla natura giuridica dell'operazione – e quindi non agli effetti sostanziali, così come rilevati in bilancio – quando oggetto dell’operazione siano strumenti finanziari partecipativi «anche costituenti
immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio». Ne consegue che, anche per i soggetti Oic adopter, a fronte della rilevazione contabile di cui sopra, sul piano fiscale: il costo di acquisto della partecipazione (così come il corrispettivo fiscalmente rilevante per il venditore) è pari al prezzo contrattualmente pattuito; l’onere finanziario (o il pro-vento, per il venditore) rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione non assume rilevanza fiscale, dovendo essere “sterilizzato” nella dichiarazione dei redditi, mediante apposita variazione in aumento (o in diminuzione, per il venditore).