Ai fini della detrazione dell’Iva la strumentalità del bene va verificata tenendo conto della sua effettiva destinazione all’attività d’impresa, non potendosi tollerare, in via di principio, limitazioni al diritto alla detrazione. In particolare la detrazione spetta per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia solo potenziale o di prospettiva. E ciò vale anche se, per ragioni estranee al contribuente, tale attività non ha poi potuto essere concretamente esercitata. Il tema della detrazione o meno delle spese relative all’immobile strumentale all’attività d’impresa ma di proprietà altrui non ha riscontrato un orientamento unanime in dottrina e ancor meno in giurisprudenza. Sicché è stato necessario l’intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con l’importante sentenza di ieri (n. 11533/18), sulle preoccupazioni di una detrazione indebita ha fatto prevalere il carattere pressoché assoluto del principio di neutralità dell’Iva.