Esterovestizione UE: rilevano le certificazioni fiscali, l'assenza di costruzioni di puro artificio e il giudicato penale. Nei fenomeni di esterovestizione societaria che coinvolgono società residenti in altri Stati appartenenti alla UE sono di primaria rilevanza i certificati di residenza fiscale rilasciati dall'Autorità dello stato membro di stabilimento della società sottoposta a verifica (CTP di Milano 6814/XIV/17). I principi comunitari di «mutuo riconoscimento», «leale cooperazione tra i diversi stati membri» e quello di «libertà di stabilimento» sono talmente imprescindibili da conferire ai certificati un valore di prova superabile so-lo in presenza di requisiti dotati di gravità, precisione e concordanza.