Per la società ammessa al concordato preventivo non sono irrogabili le sanzioni per gli omessi versamenti delle accise anche se scadute appena prima dell’avvio della procedura concorsuale. Innanzitutto perché per la loro irrogazione deve esserci una condotta oggettivamente illecita connotata soggettivamente da dolo e/o colpa la quale va provata, fermo restando l’esimente della buona fede o delle cause di forza maggiore. La società potrebbe inoltre non pagare le accise per mancanza di risorse finanziarie, che anche se possedesse non potrebbe ugualmente utilizzare per non incorrere in una condotta illecita, consistente nella violazione della par conditio creditorum. Lo ha stabilito la CTP di Varese, sentenza n. 63/04/18