Con la firma da parte del Ministro dell’economia e delle finanze delle linee guida per l’applicazione del-le disposizioni sul transfer pricing, sarà ammessa una procedura semplificata per il calcolo della remunerazione dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto e saranno meglio specificati i criteri di idoneità della documentazione predisposta dai contribuente per consentire il riscontro della conformità al principio della libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. Il Ministero ha anche apportato alcune modifiche all’originario articolato recependo i suggerimenti degli operatori che hanno inviato i loro commenti, specie con riferimento alla gerarchia dei metodi di determinazione dei prezzi. Per quanto riguarda l’applicazione del calcolo semplificato per i servizi a basso valore aggiunto (scelta lasciata al contribuente), l’articolo 7 prevede che essa avvenga aggregando tutti i costi diretti e indiretti collegati al servizio e aggiungendo un margine pari al 5% dei costi stessi. Importante è anche l’articolo 8, in cui si precisa che la documentazione predisposta dal contribuente può essere considerata «non idonea» (con conseguente non fruibilità della cosiddetta penalty protection) solo nel caso in cui non fornisca i dati conoscitivi necessari per l’analisi dei prezzi di trasferimento.