Dal 25 giugno gli amministratori giudiziari e i coadiutori nelle procedure antimafia, nonché i curatori fallimentari e le figure affini nelle procedure concorsuali, hanno limiti più stringenti nell’assumere gli incarichi. Il D.lgs. 54/2018 contiene un divieto per il futuro, cioè l’impossibilità dal 25 giugno di assumere l’incarico in presenza di rapporti con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario. Affiancato al divieto (che vale per i nuovi incarichi), vi è anche l’obbligo (attuale) di dichiarare l’assenza di cause d’incompatibilità. Limiti e divieti scattano in presenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto (L. 76/2016), nonché in presenza di parentela con il giudice, fino al terzo grado (zio-nipote). Vi è poi il concetto di “assidua frequentazione”, che tra magistrati e collaboratori. Più articolata è la dichiarazione circa l’amicizia, che è rilevante in quanto stabile, cioè protratta nel tempo e, contemporaneamente, connotata da “reciproca confidenza”.