Nel caso dell’atto di apporto di beni a un trust, qualificabile come effettuato a titolo oneroso, che sia impugnato con l’azione revocatoria ordinaria al fine di farlo dichiarare inefficace, il beneficiario del trust è litisconsorte necessario e lo stato soggettivo del terzo rilevante (e cioè la consapevolezza del pregiudizio per il creditore) è quello del beneficiario e non quello del trustee. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 13388 depositata ieri. Secondo la Cassazione, pur essendo l’azione revocatoria diretta verso l’atto di apporto al trust, e non verso l’atto istitutivo del trust, la programmazione di interessi che caratterizza l’atto istitutivo non resta estranea alla revocatoria perché la qualificazione dell’atto di apporto di beni, sotto il profilo della sua gratuità od onerosità, dipende dall’interesse che il disponente manifesta nell’effettuare l’atto di apporto e, quindi, dal rapporto esistente fra il disponente e il beneficiario. Dovendosi escludere che l’onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale possa essere posta in rela-zione all’eventuale compenso stabilito per l’opera del trustee.