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Così la documentazione è «idonea»

Pubblicato il 31 maggio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Cambia la disciplina premiale in caso di possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento. Il D.M. Economia 14 maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta il 23 maggio), contenente le Linee guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di transfer pricing, allinea l’attuale disciplina degli «oneri documentali», declinata nel provvedimento direttoriale del 29 settembre 2010, alle novità in materia di transfer pricing documentation licenziate in ambito Ocse con l’Action 13. Uno dei temi più dibattuti tra Fisco e contribuenti, in caso di verifiche aventi ad oggetto l’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, riguarda proprio il giudizio circa l’«idoneità» della documentazione ai fini dell’applicazione del «regime premiale» di disapplicazione delle sanzioni. Si è dell’avviso che, per essere conforme al requisito della «idoneità», la documentazione dovrebbe consentire agli organi verificatori di avere un giudizio informato circa i criteri adottati dal contribuente nella determinazione dei prezzi di trasferimento, in modo da facilitare l’attività ispettiva.


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