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Niente sanatoria per chi non è più residente in Italia

Pubblicato il 02 giugno 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Arrivano le istruzioni delle Entrate per aderire alla mini-voluntary dei lavoratori all’estero. Il provvedimento n. 110482/2018 di ieri contiene sia il modello pe la richiesta di accesso sia le istruzioni e le specifiche tecniche. L’accesso alla sanatoria è circoscritto a situazioni ben definite, ma potrebbe riguardare molte persone. Sono interessate solo le persone fisiche che in passato sono state residenti all’estero e iscritte all’Aire e ora sono residenti in Italia o quelle che in passato, pur residenti in Italia, abbiano prestato attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi. La procedura riguarda solo attività finanziarie depositate e somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero al 6 dicembre 2017. Occorre che queste attività derivino da redditi prodotti all’estero per lavoro dipendente o autonomo o dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di lavoro. Non si può regolarizzare attività e somme oggetto di collaborazione volontaria. L’accesso è precluso a chi ha ricevuto notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, su attività e annualità oggetto di regolarizzazione. La sanatoria si ottiene versando il 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Se a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, si prende a riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio ...

Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).