Nessuna elusione si può ravvisare nella cessione autonoma del magazzino di merci deperibili intervenuta in prossimità della omologazione di un concordato preventivo, anche se, contestualmente, viene stipulato un contratto biennale di affitto di azienda e un preliminare di cessione della stessa a un prezzo prestabilito con facoltà di recesso per gli organi del concordato. E neppure la “classica” operazione di conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione integrale delle quote della newCo integra i requisiti per l’applicazione dell’articolo 20, D.P.R. 131/1986, rendendo illegittima la riqualificazione in cessione d’azienda operata dall’ufficio. Continua a far discutere la previgente versione della norma sulla interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, come dimostrano i 2 principi giuridici sopra riportati e affermati, rispettivamente, dalla CTR dell’Emilia-Romagna (decisione 956/I/2018) e della CTP di Reg-gio Emilia (decisione 64//2I018).