I soci accomandanti possono consultare i libri e i documenti contabili della Sas solo dopo la comunicazione annuale del bilancio e unicamente per verificare l’esattezza delle relative informazioni. È quindi inammissibile la richiesta dell’accomandante di accedere alla documentazione riguardante l’anno sociale in corso. Lo ha chiarito la Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma in un’ordinanza del 13 febbraio con cui è stato deciso un reclamo cautelare (articolo 669-terdecies, c.p.c.)..