La pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio rende operativo quanto previsto dall’articolo 31-quater, lettera c), D.P.R. 600/1973 per cui, a certe condizioni, l’Italia può rimuovere o ridurre in via unilaterale la doppia imposizione economica che si verifica in capo a imprese italiane per effetto di rettifiche di transfer pricing in capo a imprese associate estere, evitando così in radice una potenziale controversia internazionale. Il provvedimento specifica le condizioni e la procedura cui un'impresa italiana si deve attenere qualora, condividendo la rettifica primaria da transfer pricing effettuata in capo a una impresa associata residente o situata in uno Stato con cui l’Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni, voglia ottenere una corrispondente riduzione della propria base imponibile in Italia, originariamente eccedente rispetto a quella conforme all’arm’s legth principle. Il compito dell’Agenzia delle entrate è quello di valutare la conformità o meno, sia in termini di principio che di importo, della rettifica operata all’estero rispetto a tale principio.