La mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo 2015-2020 non comporta l’inammissibilità del beneficio ed è peraltro ravvedibile mediante dichiarazione integrativa. Il tutto contrariamente a quanto recentemente affermato nell'ordinanza della Cassazione n. 10029/2018, che ha invece trattato un caso diverso: il credito di imposta per incentivi alla ricerca scientifica (articolo 5, comma 7, L. 449/1997), per il quale vi era una specifica previsione di legge che vincolava il beneficio alla tempestiva indicazione del credito in dichiarazione, quadro RU, a pena di inammissibilità (articolo 6, comma 1, D.M. 275/1998). Diverso è il caso del più recente credito R&S ex articolo 3, D.L. 145/2013, per il quale è previsto l’obbligo di indicazione del credito nel quadro RU, ma non a pena di decadenza. Anche l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/2017 ha confermato che la mancata indicazione non comporta alcuna decadenza dal diritto all’agevolazione.