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Le Entrate possono compensare il credito del fallito ceduto a terzi

Pubblicato il 11 giugno 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

È legittimo il comportamento dell’Agenzia delle entrate che, all’atto del rimborso di un credito di imposta chiesto dal curatore fallimentare (post-fallimento), ma maturato in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (pre-fallimento), compensa le somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione di fallimento in capo all’imprenditore. È quanto affermato dalla CTR della Liguria 314/2/2018 sulla scia di 3 precedenti pronunce della Cassazione.

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CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
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Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).