È legittimo il comportamento dell’Agenzia delle entrate che, all’atto del rimborso di un credito di imposta chiesto dal curatore fallimentare (post-fallimento), ma maturato in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (pre-fallimento), compensa le somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione di fallimento in capo all’imprenditore. È quanto affermato dalla CTR della Liguria 314/2/2018 sulla scia di 3 precedenti pronunce della Cassazione.