L’Inps non può richiedere i contributi sulla base del maggior reddito accertato dalle Entrare se l’avviso è stato impugnato ed è pendente il giudizio in commissione tributaria. In questo caso, l’istituto previdenziale potrà avanzare la propria pretesa solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. È nulla, pertanto, la cartella di pagamento che anticipa la riscossione dei maggiori contributi quando è incerto il presupposto che fa scattare l’ulteriore onere. Ad avvalorare questi principi è il Tribunale di Nuoro (sentenza n. 45 del 27 febbraio 2018).
Con ricorso il contribuente proponeva opposizione avverso la cartella dell’Inps. Veniva in pratica contestato, oltre alla prescrizione del credito, come la riscossione delle differenze contributive tra quanto versato e il maggior reddito accertato dall’amministrazione era illegittima, essendo la pretesa tributaria ancora sub iudice.
Il quadro normativo parte dagli accertamenti unificati. Con questi ultimi, l’agenzia, qualora determini maggiori redditi a seguito di accertamento, che comportino il superamento dei minimi reddituali fissati per il calcolo contributivo, comunica all’ente gli ulteriori importi dovuti rispetto a quelli pagati. Sulla base dei dati e, senza alcun riscontro, l’Inps recupera i crediti iscrivendo le relative somme a ruolo; quest’ultimo, dal 1° gennaio 2011, è sostituito dall’emissione e della notifica di un avviso di addebito avente anche efficacia di titolo esecutivo.
Per il Tribunale è dirimente che la pretesa contributiva richiesta era basata sul maggior reddito accertato ma, in relazione al quale, il contribuente aveva contestato la fondatezza presentando il ricorso. Da questo riscontro il giudice ne ha tratto il principio che la richiesta anticipata dei contributi, in assenza di un provvedimento definitivo che attestasse la pretesa tributaria non può essere avanzata dall’Inps difettando l’esistenza del diritto. L’ente previdenziale prima di procedere alla riscossione deve attendere l’esito del giudizio.