Tutto ciò che sta nell’intervallo di valori dei comparabili è salvo, o quasi. È una delle conclusioni più importanti che si ricavano dal D.M. 14 maggio 2018, contenente le linee guida del Mef sul transfer pricing.
Secondo l’articolo 6, posto che l’intervallo di valori dei comparabili è conforme al principio di libera concorrenza (comma 1), il transfer pricing dei contribuenti è adeguato quando è compreso in esso (comma 2).
L’indicazione è rivolta sia ai contribuenti che al Fisco. Pertanto, non è più ammissibile la prassi di rettificare i prezzi dei contribuenti sulla base di valori di tendenza centrale, quale, tipicamente, la mediana.
Almeno fintanto che i prezzi dei contribuenti rientrano nell’intervallo di valori dei comparabili. Tale indicazione, essendo fornita sulla base delle linee guida Ocse, pare idonea a incidere anche sui contenziosi e sulle verifiche in corso, perlomeno quelli in cui il Fisco abbia dichiarato di basare le rettifiche (anche) sulle linee guida Ocse. Non tutti ritengono, tuttavia, che l’articolo 6 dia rilievo all’(intero) intervallo di valori. Secondo alcuni, considerato quanto precisato ai § 3.56 e 3.57, i valori estremi potrebbero non essere «parimenti comparabili» (articolo 6, comma 1) e ciò implicherebbe di considerare la sola parte centrale dell’intervallo di valori (il cosiddetto intervallo interquartile).