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Per la quotazione delle pmi bonus fino a 500.000 euro

Pubblicato il 20 giugno 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Al via da ieri lo sconto del 50% su costi di quotazione delle pmi disposto dalla Legge di Bilancio 2018. Il Regolamento ministeriale, approvato con D.M. del 23 aprile scorso, è infatti approdato sulla «Gazzetta» del 18 giugno ed è in vigore da ieri. Possono rientrare nell’incentivo solo i costi per servizi resi da consulenti esterni, diversi comunque da società del gruppo. Ampio lo spettro delle attività ammissibili: si va dalla consulenza legale e fiscale alla comunicazione per offrire visibilità alla società che si quota. Viene riconosciuto, sotto forma di credito di imposta, il rimborso del 50% delle spese di consulenza sostenute, con un bonus massimo di 500.000 euro. Per usufruire del credito di imposta, le società trasmettono al Mise (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it) un’istanza redatta secondo un facsimile allegato al D.M., dal 1° di ottobre dell’anno di quotazione al 31 marzo dell’anno seguente. Il Ministero, entro 30 giorni da quest’ultima data, comunica alla pmi l’ammissione al beneficio con il relativo importo spettante in base alle domande complessivamente presentate e ai fondi disponibili. Il credito di imposta, che va indicato nel quadro RU della dichiarazione, si utilizza in compensazione in F24, senza limiti di importo, e non concorre a formare l’imponibile Ires e Irap.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 ottobre 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportel...

Scadenza del 31 ottobre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 31 ottobre 2025
Iva Credito trimestrale

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Scadenza del 31 ottobre 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaborat...